Art. 15 
 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
 
    1. I vincitori devono far pervenire, a pena di  decadenza,  entro
il termine che viene  loro  comunicato,  i  documenti  attestanti  il
possesso dei requisiti dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione
indicati  loro  dall'Amministrazione  del  Senato  della  Repubblica,
secondo la normativa vigente. 
    2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti,  il
Presidente  del  Senato  della  Repubblica,  acquisita  la   relativa
documentazione, valuta - in relazione alla  gravita'  del  reato,  al
tempo trascorso e alla condotta successiva - se vi sia compatibilita'
con  lo  svolgimento   di   attivita'   al   servizio   dell'Istituto
parlamentare. 
    3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale  del  Senato,
nella carriera  degli  Assistenti  parlamentari  con  il  trattamento
economico stabilito dalla deliberazione del Consiglio  di  Presidenza
del Senato della Repubblica n. 18 del 30 luglio 2013,  cui  e'  stata
data attuazione con Decreto del Presidente del Senato n. 12008 del 31
luglio 2013, e lo stato giuridico stabilito dalle  deliberazioni  del
Consiglio di Presidenza vigenti in materia alla data dell'assunzione. 
    4. I vincitori sono sottoposti a un periodo  di  esperimento,  ai
sensi  dell'art.  15  del  Testo  Unico  delle  norme   regolamentari
dell'Amministrazione  riguardanti  il  personale  del  Senato   della
Repubblica, della durata di un anno e sono  confermati  in  ruolo  se
hanno  superato  favorevolmente  l'esperimento  stesso.  Durante   il
periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo
e godono dello stesso trattamento  economico  iniziale.  In  caso  di
conferma in ruolo il periodo di esperimento e' valutato a  tutti  gli
effetti come servizio di ruolo.