Art. 15 
 
 
                   Graduatorie di merito regionali 
 
 
    1. La commissione giudicatrice, valutate le  prove  e  i  titoli,
procede alla  compilazione  delle  graduatorie  di  merito  regionali
distinte per classi di concorso e tipologia posto. 
    2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo
numero   dei   posti   conferibili,   e'   disposta    l'aggregazione
interregionale delle procedure, sono approvate  graduatorie  distinte
per ciascuna regione. 
    3. Ciascuna graduatoria comprende  un  numero  di  candidati  non
superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale. 
    4. Le  graduatorie  sono  approvate  con  decreto  dal  dirigente
preposto  all'USR  responsabile  della  procedura  concorsuale,  sono
trasmesse al sistema informativo  del  Ministero  e  sono  pubblicate
nell'albo e sul sito internet dell'USR. 
    5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti
disponibili, l'istituzione scolastica  nella  regione  in  cui  hanno
concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili,  cui
essere assegnati per svolgere le attivita'  scolastiche  relative  al
percorso annuale di formazione iniziale  e  prova.  I  vincitori  del
concorso che, all'atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino
presenti in posizione utile sia  nella  graduatoria  relativa  a  una
classe di concorso sia nella graduatoria relativa al  sostegno,  sono
tenuti a optare per una sola di  esse  e  ad  accettare  la  relativa
immissione in ruolo. 
    6. Allo scorrimento delle  graduatorie  di  merito  regionali  si
applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 
    7. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per  la  conferma,
al percorso di formazione e di prova di cui all'art. 13, comma 1  del
Decreto Legislativo,  ad  eccezione  dei  docenti  che  abbiano  gia'
superato positivamente il periodo di formazione e di prova,  a  pieno
titolo o con riserva, per il posto specifico, che  sono  direttamente
confermati in ruolo. 
    8. La conferma in ruolo comporta, ai sensi dell'art.  399,  comma
3-bis, del Testo Unico, la decadenza da ogni graduatoria  finalizzata
alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per  il
personale  del  comparto  scuola,  ad  eccezione  di  graduatorie  di
concorsi ordinari, per titoli  ed  esami,  di  procedure  concorsuali
diverse da quella di immissione in ruolo, nelle  quali  il  candidato
permane. 
    9. La rinuncia al  ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
regionali comporta  esclusivamente  la  decadenza  dalla  graduatoria
relativa.