Art. 15 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. Le graduatorie di merito  saranno  formate  dalla  commissione
esaminatrice in base alla  ripartizione  dei  posti  per  specialita'
indicati nell'art. 1, comma 1  del  presente  decreto.  Il  punteggio
finale di ciascun concorrente sara' formato dalla somma: 
      a) dei punteggi riportati nelle due prove scritte; 
      b) del punteggio riportato  nella  valutazione  dei  titoli  di
merito; 
      c)  dell'eventuale  punteggio  incrementale  nelle   prove   di
efficienza fisica; 
      d) del punteggio riportato nella prova orale; 
      e) l'eventuale punteggio riportato in ragione della media delle
votazioni conseguite nella  prova  facoltativa  scritta  e  orale  di
lingua straniera. 
    2.  Le  graduatorie  di  merito  saranno  approvate  con  decreto
dirigenziale, nel quale si terra' conto delle riserve di posti di cui
all'art. 1, comma 2. I posti riservati, eventualmente  non  ricoperti
per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli  altri
concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. 
    3. Fermo restando quanto indicato nel  precedente  comma  2,  nel
decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a  parita'
di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande, dei  titoli  di  preferenza  previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e  dal  disposto  di  cui  all'art.  73,  comma  14  del
decreto-legge 21 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto  2013,  n.
98, sempreche' siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso o in apposita  dichiarazione  sostitutiva  da  consegnare
all'atto della presentazione alla prima prova scritta di cui all'art.
8. In assenza di titoli di preferenza, sempre a  parita'  di  merito,
sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta',  in  applicazione
del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio  1997,
n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della  legge  16  giugno
1998, n. 191. 
    4. Gli idonei che, nella graduatoria di cui al presente articolo,
saranno compresi nel numero  dei  posti  a  concorso,  ripartiti  per
specialita' di cui all'art. 1, comma 1 saranno  dichiarati  vincitori
del concorso. 
    5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara'  pubblicato
nel  Giornale  Ufficiale  del  Ministero  della   difesa.   Di   tale
pubblicazione sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre,  tale  decreto
sara'  pubblicato,  a  puro  titolo   informativo,   nel   sito   web
www.difesa.it 
    6. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso  successivo
utile ai sensi del precedente art. 10, comma 3,  saranno  immesse  in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei  vincitori  del  presente  concorso.  La  relativa  posizione  di
graduatoria verra' determinata  sulla  base  del  punteggio  ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo  di  formazione.  Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento.