Art. 16.
    1.  I vincitori saranno nominati con decreto del Presidente della
Repubblica  su  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio di Presidenza.
    2.  I  vincitori,  ai  fini  dell'assegnazione  della sede, hanno
diritto  di scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, fra
i   posti  di  funzione  disponibili  individuati  dal  Consiglio  di
Presidenza.
    3.  Coloro  che,  al momento della nomina, risultino residenti da
almeno  due  anni  in  un  comune della regione ove ha sede l'ufficio
richiesto,   con   esclusione   della  regione  Lazio,  e  che  siano
disponibili  a  permanere nell'ufficio per un periodo non inferiore a
cinque   anni,   hanno  la  precedenza  nell'assegnazione  in  deroga
all'ordine di graduatoria.