Art. 16. L'ammontare della borsa di studio concessa verra' corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di finanza pubblica. La prima rata sara' erogata solo dopo che il responsabile scientifico avra' accertato e comunicato che il titolare della borsa ha iniziato l'attivita' presso la sede stabilita. La spesa di Euro 25.200,00 gravera' sull'impegno n. 2937 del 31 dicembre 2004 capitolo 2.1.1.702.0325 esercizio finanziario 2004, d'importo complessivo di Euro 369.470,00. Il presente decreto sara' trasmesso al dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse economico finanziarie e del personale - unita' funzionali I, II e III per gli adempimenti di competenza, al Collegio dei revisori dei conti per i riscontri di cui all'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002. Roma, 5 gennaio 2006 Il direttore generale: Sacerdote