Articolo 16. Passaggio di corso e graduatoria 1. La promozione alla classe superiore ed il conseguimento del diploma di Stato sono regolati dalla normativa vigente in materia per gli istituti di istruzione scolastica. 2. Il passaggio alla classe superiore ed il conseguimento del diploma di Stato sono subordinati al raggiungimento della promozione scolastica e dell'idoneita', attraverso il voto di sufficienza nell'attitudine militare. 3. Al termine di ogni anno scolastico, il Comandante della Scuola, previo parere del Consiglio permanente di attitudine, valuta ciascun allievo sotto il profilo dell'attitudine militare. In tale valutazione il Comandante tiene conto: a) del senso del dovere, della responsabilita' e della disciplina; b) delle doti intellettive espresse nelle attivita' didattiche a carattere militare; c) dell'attitudine fisica dimostrata nelle istruzioni a carattere militare e ginnico-sportive; d) del complesso delle qualita' morali e di carattere. Gli allievi promossi e che abbiano riportato valutazione sufficiente in attitudine vengono ammessi al corso superiore nell'ordine della graduatoria di merito determinata, sulla base della media dei risultati scolastici e del voto conseguito nell'attitudine militare. Nella graduatoria, a parita' di punteggio di merito, e' data la precedenza all'allievo che ha il piu' alto voto in attitudine militare. A parita' anche di questo, e' data precedenza all'allievo che aveva maggiore anzianita' nella precedente graduatoria di concorso o di ammissione al corso superiore. Gli allievi che abbiano contratto uno o piu' debiti formativi, qualora ammessi a frequentare la classe successiva, vengono inseriti nella graduatoria di merito dopo tutti gli allievi promossi. 4. Al termine di ciascun periodo ed al termine dell'anno scolastico il Comandante della Scuola invia ai genitori o tutori degli allievi minorenni un rapporto contenente elementi di informazione sulle valutazioni scolastiche ed attitudinali degli allievi, riservando una copia agli atti dell'Istituto.