Art. 16. Spese di viaggio - Licenza 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti di cui al precedente articolo 4 del presente decreto sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari, sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui all'articolo 4, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti ed il rientro alla sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga gli accertamenti e le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.