Art. 16.
                     Spese di viaggio - Licenza
   1.  Le  spese  per  i  viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti  di  cui  al  precedente articolo 4 del presente decreto
sono a carico dei concorrenti.
   2.  I  concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente   con   le   esigenze   di  servizio,  della  licenza
straordinaria  per  esami  militari,  sino  ad  un  massimo di trenta
giorni,  nei  quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento
delle  prove  e  degli  accertamenti  di  cui all'articolo 4, nonche'
quelli  necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno
dette  prove  ed accertamenti ed il rientro alla sede di servizio. In
particolare  detta  licenza,  cumulabile  con  la  licenza ordinaria,
potra'  essere  concessa  nell'intera misura prevista di norma per la
preparazione  della  prova orale oppure frazionata in due periodi, di
cui  uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora
il  concorrente  non sostenga gli accertamenti e le prove d'esame per
motivi  dipendenti  dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara'
computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.