Art. 16. Requisiti psico-fisici 1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati. 2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni 60, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale: a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali; b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; c) certificazione che escluda la presenza di allergopatie, anche in fase asintomatica, da accertare mediante: dosaggio delle IgE totali; visita allergologica generale. Il relativo certificato deve riportare espressamente l'esito del dosaggio delle IgE totali effettuato. La positivita' ai suddetti accertamenti comporta l'esclusione dal concorso. 3. In sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica, i candidati devono, altresi', produrre un certificato (fac-simile in allegato 3), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante: a) lo stato di buona salute; b) la presenza/assenza di deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD); c) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche. 4. La mancata presentazione dei certificati di cui ai commi 2 e 3 comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati o fatti pervenire al Centro di Reclutamento entro 30 giorni dalla data di notifica dell'esito della visita medica di primo accertamento. 5. I candidati sono sottoposti a visita: a) neurologica; b) psichiatrica; c) otorinolaringoiatrica; d) oculistica; e) odontostomatologica; f) ginecologica. 6. I candidati, all'atto della visita medica di primo accertamento, devono, comunque, avere: a) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini; b) statura non inferiore a m. 1,61 per le donne; c) acutezza visiva: 1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio; 2) campo visivo e motilita' oculare normali; 3) visione binoculare; 4) senso cromatico normale alle matassine colorate. 7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali». 8. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati e' effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto». 9. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva. 10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti parametri: a) monolaterale: 35 dB; b) bilaterale: P.P.T. 20%. 11. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test tossicologici. 12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione masticatoria. I denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi sufficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. 13. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili. 14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami: a) radiografia del torace; b) dell'urina ed ematochimici; c) elettrocardiografico e visita cardiologica; d) test psico-clinici. 15. 1 concorrenti sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico. 16. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi, negli accertamenti di cui ai commi 6, 11 e 12, sono immediatamente dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale giudizio, non e' ammessa visita di revisione. 17. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso scondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 11. 18. Ai soli tini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza. 19. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate sono, pertanto: a) ammesse, con riserva, a sostenere le successive fasi concorsuali; b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddova lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 16 febbraio 2009. 20. Il personale che, alla data del 10 novembre 2008, presta servizio nel Corpo della guardia di finanza non e' sottoposto alla visita medica.