Art. 16.
                       Requisiti psico-fisici
   1.  Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici  hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei  profili  sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n.   155,  e,  prima  dello  svolgimento  dei  lavori  di  rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
   2.  I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia  di  finanza,  per  sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con  data  non  anteriore  a  giorni  60, rilasciata da una struttura
sanitaria  pubblica,  anche  militare, o privata convenzionata con il
Servizio Sanitario Nazionale:
    a)   certificato   attestante  l'effettuazione  ed  il  risultato
dell'accertamento  per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali;
    b)  certificato  attestante  l'esito  del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
    c)  certificazione che escluda la presenza di allergopatie, anche
in fase asintomatica, da accertare mediante:
     dosaggio delle IgE totali;
     visita  allergologica  generale.  Il  relativo  certificato deve
riportare   espressamente  l'esito  del  dosaggio  delle  IgE  totali
effettuato.
   La  positivita' ai suddetti accertamenti comporta l'esclusione dal
concorso.
   3.   In   sede  di  accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,  i
candidati  devono,  altresi',  produrre un certificato (fac-simile in
allegato  3), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
    a) lo stato di buona salute;
    b)       la       presenza/assenza       di       deficit      di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
    c) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche.
   4.  La mancata presentazione dei certificati di cui ai commi 2 e 3
comporta  l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi
concorsuali  e  l'esclusione  dal concorso, se non presentati o fatti
pervenire  al  Centro  di  Reclutamento entro 30 giorni dalla data di
notifica dell'esito della visita medica di primo accertamento.
   5. I candidati sono sottoposti a visita:
    a) neurologica;
    b) psichiatrica;
    c) otorinolaringoiatrica;
    d) oculistica;
    e) odontostomatologica;
    f) ginecologica.
   6.   I   candidati,   all'atto   della   visita  medica  di  primo
accertamento, devono, comunque, avere:
    a) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini;
    b) statura non inferiore a m. 1,61 per le donne;
    c) acutezza visiva:
     1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio;
     2) campo visivo e motilita' oculare normali;
     3) visione binoculare;
     4) senso cromatico normale alle matassine colorate.
   7. I  candidati  con  vizi  visivi  devono presentarsi alla visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
   8.  La  rilevazione  dell'entita'  visiva  per  detti candidati e'
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
   9.  Sono  causa  di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
   10.  Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei   i  candidati  il  cui  deficit  sia  superiore  ai  seguenti
parametri:
    a) monolaterale: 35 dB;
    b) bilaterale: P.P.T. 20%.
   11.  Sono,  inoltre,  causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze   psico-attive   e/o   la   positivita'   ai  relativi  test
tossicologici.
   12.  La  dentatura  deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti   almeno  24  elementi  dentari  efficienti  nella  funzione
masticatoria.  I denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di  due  coppie  masticatorie  contrapposte. La protesi sufficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
   13.  Ai  fini  del  computo  del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
   14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
    a) radiografia del torace;
    b) dell'urina ed ematochimici;
    c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
    d) test psico-clinici.
   15.  1  concorrenti  sono,  eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite   specialistiche   ed  esami  strumentali  e  di  laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
   16.  I  candidati  che  non raggiungono i requisiti fisici minimi,
negli  accertamenti  di  cui ai commi 6, 11 e 12, sono immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione.
   17.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo, gli
interessati  possono  produrre  ricorso  scondo  le  modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 11.
   18.  Ai soli tini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede
di  visite  mediche,  un  test  di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza
di  detto  stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo
sopraindicato,  sottoposta  al test di gravidanza presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
   19.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano  positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti  o  degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa sede, la
competente  sottocommissione  non  puo'  procedere  agli accertamenti
previsti  e  deve  esimersi  dalla  pronuncia  del giudizio, ai sensi
dell'articolo  3,  comma  2,  del  decreto ministeriale del 17 maggio
2000,  n.  155,  secondo  il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo  impedimento  all'accertamento  dell'idoneita' al servizio
militare. Tali candidate sono, pertanto:
    a)   ammesse,   con  riserva,  a  sostenere  le  successive  fasi
concorsuali;
    b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'articolo 3, comma
3,  del predetto decreto ministeriale, laddova lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 16 febbraio 2009.
   20.  Il  personale  che,  alla  data  del 10 novembre 2008, presta
servizio  nel  Corpo  della guardia di finanza non e' sottoposto alla
visita medica.