Art. 16 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. L'Amministrazione Militare potra' escludere  in  ogni  momento
dai  concorsi  di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1  qualsiasi
concorrente per difetto dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione
alle Scuole Militari, nonche' escludere il medesimo  dalla  frequenza
del corso di studio se il  difetto  dei  requisiti  verra'  accertato
durante il corso stesso.