Art. 16 Esclusioni 1. L'Amministrazione Militare potra' escludere in ogni momento dai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 qualsiasi concorrente per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione alle Scuole Militari, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso di studio se il difetto dei requisiti verra' accertato durante il corso stesso.