Art. 16 
 
                          Nomina vincitori 
 
    1. I concorrenti dichiarati vincitori  saranno  nominati  allievi
agenti del Corpo di polizia penitenziaria ed ammessi  alla  frequenza
del prescritto corso di formazione, fermo restando  il  completamento
della ferma per i candidati al concorso di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera b) del presente bando. 
    2. I candidati cui al comma 1 che  non  si  presenteranno,  senza
giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato  per  la
frequenza del prescritto  corso  di  formazione,  saranno  dichiarati
decaduti dalla nomina e saranno  sostituiti  secondo  l'ordine  della
graduatoria del rispettivo concorso. 
    3. La nomina dei vincitori e' disposta con decreto del  direttore
generale del personale e delle risorse. 
    4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate  in  relazione  alle  esigenze  organizzative  ed
operative degli istituti penitenziari. 
    5. I candidati del concorso,  ammessi  al  corso  di  formazione,
superati gli esami di fine corso,  devono  permanere  nella  sede  di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 
    Roma, 15 gennaio 2018 
 
                                         Il direttore generale: Buffa