Art. 16 
 
                  Ammissione al corso di formazione 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione  ad  assumere
di cui all'art. 1, comma 4, i concorrenti dichiarati vincitori  della
procedura sono ammessi a un  corso  di  formazione,  in  qualita'  di
allievi  finanzieri  previo  superamento  della  visita   medica   di
incorporamento,  alla  quale  sono  sottoposti  prima   della   firma
dell'atto  di  arruolamento  da  parte  del  dirigente  il   Servizio
sanitario del Reparto di istruzione, avvalendosi, se necessario,  del
supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro  di  reclutamento
della Guardia di  finanza,  al  fine  di  accertare  il  mantenimento
dell'idoneita' psico-fisica. 
    2.  Possono  essere  dichiarati  vincitori  del  concorso   altri
concorrenti idonei nell'ordine della  graduatoria,  per  ricoprire  i
posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio  del
corso di formazione, tra  i  concorrenti  precedentemente  dichiarati
vincitori. 
    3. I militari in  servizio  e  in  congedo  delle  Forze  armate,
nonche' il personale appartenente  alle  altre  Forze  di  polizia  a
ordinamento civile perdono,  all'atto  dell'ammissione  al  corso  di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica. 
    4. Ai sensi dell'art. 7, comma  4,  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma
non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad  analoghi  e
successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa. 
    5. Il Comando generale della Guardia di finanza  puo'  avviare  i
candidati di cui al comma 4, nei limiti dei posti in  programmazione,
al successivo corso di formazione. 
    6. L'ammissione dei candidati al corso di formazione  di  cui  al
comma  5  e'  subordinata  al  superamento  della  visita  medica  di
incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma  dell'atto  di
arruolamento, a cura del dirigente il Servizio sanitario del  Reparto
di istruzione. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri lavori,  si
avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture del  Centro  di
reclutamento  della  Guardia  di  finanza,  reiterando,  al  fine  di
verificare  il   mantenimento   dell'idoneita'   psico-fisica   degli
aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'art. 11. 
    7. I concorrenti, convocati  dal  Centro  di  reclutamento  della
Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al
comma 6, devono presentare i certificati  e  il  test  (se  di  sesso
femminile)  previsti  all'art.  12,  secondo  le  modalita'  all'uopo
stabilite. 
    8. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario
del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei  candidati  devono  essere  notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  generale  ispettore  per  gli  Istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    9. Agli allievi finanzieri ammessi  a  frequentare  il  corso  di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.