Art. 16 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
la  graduatoria  degli  idonei  sara'   formata   dalla   commissione
esaminatrice  in  base  alla  somma  dei   punteggi   riportati   dai
concorrenti in ciascuna delle prove d'esame  (compresa  la  prova  di
conoscenza della lingua inglese),  nella  valutazione  dei  titoli  e
degli eventuali  punteggi  incrementali  conseguiti  nelle  prove  di
efficienza fisica e nella prova facoltativa di lingua  straniera.  La
graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi  di  cui  all'art.  1,
comma 1 sara' approvata con  decreto  dirigenziale.  Nel  decreto  di
approvazione della graduatoria di ciascun concorso  si  terra'  conto
della riserva dei posti a favore del coniuge e dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti  a
favore  degli  appartenenti  al  ruolo   dei   marescialli.   Se   un
concorrente, inserito in graduatoria, rientra in entrambe le suddette
categorie di riservatari, la riserva di cui all'art. 645 del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale su quella prevista a  favore
della categoria dei marescialli. I posti eventualmente non  ricoperti
dagli  appartenenti  alle  categorie  di  riservatari  di  cui  sopra
potranno  essere  devoluti  a  favore  delle   altre   categorie   di
concorrenti idonei secondo l'ordine  della  graduatoria  generale  di
merito. 
    2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti  dall'art.  5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e
dall'art. 73, comma 14 del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla  data  di
scadenza  del  termine  di  presentazione  delle   domande,   che   i
concorrenti hanno dichiarato nella domanda  di  partecipazione  o  in
apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A  parita'
o in assenza di titoli di preferenza, sempre  a  parita'  di  merito,
sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in  applicazione
del secondo periodo dell'art. 3, comma 7  della  legge  n.  127/1997,
come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 
    3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1,  saranno
dichiarati  vincitori  -  sempreche'  non  saranno  sopravvenuti  gli
elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 3 del presente bando - i
concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei  commi  precedenti,  si
collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito. 
    4. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale Ufficiale della Difesa. Della pubblicazione  sara'  data
notizia mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana.  Essi  saranno  inoltre  pubblicati  nel   sito
www.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line.