Art. 16 
 
 
                     Predisposizione delle prove 
 
 
    1. Le tracce delle prove di cui all'art. 13  sono  predisposte  a
livello nazionale dal  Ministero,  che  a  tal  fine  si  avvale  del
comitato  tecnico-scientifico,  di  cui  all'art.   8   del   decreto
ministeriale.  Il  comitato  tecnico-scientifico  valida  altresi'  i
quesiti della eventuale prova preselettiva, la cui predisposizione e'
curata dal Ministero che, a tal  fine,  puo'  avvalersi  di  supporti
esterni.