Art. 16 
 
                        Graduatoria di merito 
 
    1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le  prove  di
cui al precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera a) nella  graduatoria  finale  di
merito. 
    2. La graduatoria sara' formata sommando alla media dei  punteggi
conseguiti nella prova scritta  e  in  quella  orale  gli  incrementi
attribuiti  per  le  prove  di  efficienza  fisica,  per   la   prova
facoltativa di lingua straniera e per la valutazione  dei  titoli  di
merito secondo i criteri riportati nell'allegato B. 
    3. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5,  comma
1,  lettera  a),  valutera',  previa  identificazione  dei   relativi
criteri, i titoli di  merito  dei  soli  candidati  che  risulteranno
idonei alla prova scritta. A  tal  fine  la  commissione,  dopo  aver
corretto in forma anonima gli elaborati,  procedera'  a  identificare
esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in  modo
da  definire,  per  sottrazione,  l'elenco  dei   candidati   idonei.
L'abbinamento tra gli elaborati sufficienti  e  i  rispettivi  autori
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    4. I titoli di merito saranno ritenuti validi solo  se  posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle  domande
e dichiarati nella domanda stessa. 
    5. A parita' di merito, ai  sensi  dell'art.  688,  comma  5  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   si   terra'   conto
dell'eventuale possesso nell'ordine di uno o piu' dei seguenti titoli
di preferenza: orfani di guerra ed equiparati, figli di  decorati  al
valor  militare,  di  medaglia  d'oro   al   valore   dell'Arma   dei
carabinieri, al valore dell'Esercito, al valor di  Marina,  al  valor
Aeronautico o al valor  civile,  nonche'  ai  figli  di  vittime  del
dovere. In caso di ulteriore parita' si terra' conto  dei  titoli  di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e di cui all'art. 73 del decreto-legge 21  giugno  2013,
n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98;  in  subordine,
sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art.
3, comma 7 della  legge  15  maggio  1997,  n.  127  come  modificato
dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    6. Il candidato che nella domanda di partecipazione  al  concorso
ha dichiarato il possesso di titoli di merito o  di  preferenza  deve
fornire tutte le indicazioni utili a  consentire  all'amministrazione
di esperire con immediatezza i previsti controlli. 
    7. La graduatoria generale di merito  formata  dalla  commissione
esaminatrice sara' approvata con decreto del direttore  generale  per
il personale militare e,  successivamente,  pubblicata  nel  Giornale
Ufficiale  della  Difesa  e  nei  siti   web   www.carabinieri.it   e
www.difesa.it -  Della  pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante
avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Tale comunicazione avra' valore di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i candidati. 
    8. Saranno dichiarati  vincitori  del  concorso  e  ammessi  alla
frequenza  del  9°  corso  triennale  allievi  marescialli,   secondo
l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza
dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti e dei
criteri previsti dal precedente art. 1, commi 2 e 3. 
    9. Nei tempi e con le modalita' prescritte con provvedimento  del
Comandante generale  dell'Arma  dei  carabinieri  si  provvedera'  ad
assegnare la  specializzazione  in  materia  di  sicurezza  e  tutela
ambientale, forestale e agroalimentare sino alla copertura dei  posti
disponibili previsti  dall'art.  1,  comma  5,  tenendo  conto  delle
preferenze che i  frequentatori  del  corso  abbiano  espresso  nelle
domande di partecipazione al concorso e/o acquisite durante il  corso
di formazione di base. 
    10. L'Amministrazione si riserva  la  facolta'  di  ripianare  le
vacanze che dovessero residuare in relazione ai posti di cui all'art.
1, comma 5,  sino  a  conseguire  la  completa  copertura  dei  posti
complessivamente disponibili, designando i frequentatori in  possesso
di titoli ritenuti di prevalente interesse ai fini della formazione e
dell'impiego in materia in materia di sicurezza e tutela  ambientale,
forestale e agroalimentare, anche a prescindere dalle  preferenze  da
loro rappresentate.