Art. 16 Presentazione al corso 1. Il corso allievi carabinieri si svolgera' presso una Scuola Allievi Carabinieri, secondo i programmi e le modalita' stabilite dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, e sara' disciplinato dalle disposizioni contenute nel Regolamento interno della Scuola stessa. 2. Per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri Istituti di Istruzione, l'Amministrazione puo' articolare il corso di formazione in piu' cicli. A tutti i vincitori, ove non diversamente disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo, ferma restando la diversa anzianita' di iscrizione nel ruolo corrispondente al ciclo frequentato. 3. Al termine del corso di formazione di base, i militari designati per la formazione e l'impiego specialistici in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare ai sensi dell'art. 13, comma 5. e 6., saranno avviati alla frequenza di un corso di specializzazione di durata non inferiore a tre mesi. 4. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i candidati vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo svolta dal dirigente del Servizio sanitario per verificare il mantenimento della prescritta idoneita' psicofisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di selezione e reclutamento per l'accertamento dell'idoneita' psicofisica al servizio nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneita', o temporanea inidoneita' che non si risolvano entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine delle graduatorie di cui all'art. 13, da altri candidati idonei. 5. All'atto della visita medica di controllo i candidati vincitori dovranno consegnare: a. il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; b. in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; c. un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh; d. ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto analitico, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita, attestante l'esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica. Inoltre dovranno rilasciare dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato nell'allegato «M». I concorrenti vincitori di sesso femminile dovranno, altresi', consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione, compresi i festivi. 6. In caso di positivita' del predetto test di gravidanza la visita medica di controllo sara' sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile. 7. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola Allievi Carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e sostituiti nei termini di cui all'art. 13, comma 4. La Scuola di assegnazione potra', comunque, autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso. 8. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito, previa verifica del mantenimento dell'idoneita' psicofisica con le modalita' di cui al comma 3, saranno ammessi alla ferma quadriennale nell'Arma dei carabinieri, perdendo il grado eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze armate, ed assunti in forza dalla Scuola Allievi Carabinieri sotto la data dell'effettivo incorporamento. 9. Gli arruolati volontari quali allievi carabinieri, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, conseguiranno la nomina a carabiniere allievo, previo superamento di esami, e saranno immessi in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale.