Art. 16 
 
                Mancata presentazione e differimento 
                del candidato alle prove concorsuali 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta nel giorno e  nell'ora  stabiliti  per  sostenere  la  prova
scritta, le prove di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica e l'accertamento dell'idoneita' attitudinale,  previste,
rispettivamente, dagli articoli 11,  12,  13  e  15,  e'  considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con  i
tempi tecnici di  espletamento  delle  succitate  fasi  selettive,  i
presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma  1,  hanno
facolta'  -   su   istanza   dell'interessato,   esclusivamente   per
documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare  la
convocazione  dei  candidati,  nel   rispetto   del   calendario   di
svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo
di posta elettronica certificata concorsoAF2019@pec.gdf.it. 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  suddette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  1,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso
dal concorso. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.