Art. 16 
 
                          Titoli valutabili 
 
    1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed  il  punteggio
massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: 
      A) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto  per
la partecipazione al concorso, fino a punti 11: 
        1)  diploma  di  laurea  conseguito   presso   un'istituzione
universitaria statale o riconosciuta in  conformita'  alla  normativa
vigente, attinente al ruolo per il quale il candidato concorre,  fino
a punti 2; 
        2)   diploma   di   laurea   magistrale,   specialistica   ed
equipollenti, attinenti al ruolo per il quale il candidato  concorre,
rilasciati da un'istituzione universitaria statale o riconosciuta  in
conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3; 
        3) diplomi di specializzazione  universitaria,  attestati  di
frequenza  di  corsi  di  aggiornamento,   di   perfezionamento,   di
qualificazione successive al  conseguimento  della  laurea  o  master
rilasciati da istituzioni universitarie statali o  da  un'istituzione
statale, da un ente pubblico o  da  un  istituto  riconosciuto  dallo
Stato, attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, fino  a
punti 2; 
        4) dottorato  di  ricerca  conseguito  presso  un'istituzione
universitaria statale o riconosciuta in  conformita'  alla  normativa
vigente, fino a punti 3; 
        5)  abilitazione  all'insegnamento  oppure  all'esercizio  di
professioni diverse da quella per cui si concorre, fino a punti 1; 
      B) titoli professionali, fino a punti 19: 
        1)  incarichi  speciali  conferiti   con   provvedimenti   di
dirigenti con incarico di  capo  Dipartimento  ovvero  con  incarichi
corrispondenti di livello dirigenziale  generale,  nonche'  da  altri
dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente,
dall'amministrazione pubblica presso la  quale  il  candidato  presta
servizio che  presuppongano  una  particolare  competenza  giuridica,
amministrativa, tecnico-professionale o l'assunzione  di  particolari
responsabilita' e che siano stati svolti per almeno tre mesi, fino  a
punti 7; 
        2) pubblicazioni scientifiche  nelle  materie  oggetto  delle
prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che
rechino un contributo  apprezzabile  alla  dottrina  o  alla  pratica
professionale ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 8; 
        3)  attivita'  di  ricerca,  di  sperimentazione,  di  studio
risultante da certificazioni provenienti da istituti  universitari  o
istituti  di  ricerca  o  sperimentazione  di  diritto   pubblico   o
riconosciuti dallo Stato, fino a punti 4. 
    2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data
di scadenza di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei  confronti  dei
candidati che hanno superato le prove d'esame scritte.  Il  punteggio
attribuito   ai   titoli   di   ciascun   candidato   e'   comunicato
all'interessato prima che sostenga la prova orale. 
    4. Il candidato che ha superato le prove  scritte  deve  inviare,
entro il termine di quindici giorni  dalla  convocazione  alla  prova
orale, i documenti comprovanti  il  possesso  dei  titoli  valutabili
anche mediante autocertificazione ai sensi  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.  A  tal  fine,  i  candidati
dovranno trasmettere i citati documenti  mediante  la  propria  posta
elettronica                 certificata                 all'indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it. I candidati  appartenenti
alla Polizia di Stato, dovranno  inviare  la  documentazione  per  il
tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza. 
    5. Nell'ambito delle categorie di cui al precedente comma  1,  la
commissione esaminatrice, nella riunione  precedente  l'inizio  della
correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri
di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi  punteggi.
Le determinazioni assunte sono rese note mediante  pubblicazione  del
verbale  della  commissione  esaminatrice  sul  sito   istituzionale,
unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli. 
    6. Il punteggio,  attribuito  in  seguito  alla  valutazione  dei
titoli, sara' comunicato al candidato, risultato  idoneo  alle  prove
scritte, prima che egli sostenga la prova orale.