Art. 16 
 
                          Titoli di merito 
 
    1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a) provvedera'  alla  valutazione  dei  titoli  di  merito
dichiarati  nelle  domande  di  partecipazione  o  in   dichiarazioni
sostitutive, rilasciate ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  eventualmente  allegate  alle
domande stesse, dai  concorrenti  che  saranno  risultati  idonei  al
termine delle  prove  e  degli  accertamenti  di  cui  ai  precedenti
articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14, assegnando ai medesimi dei  punteggi
per il possesso dei titoli specificatamente elencati  nei  successivi
commi 2. e 3. 
    2. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione
ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a): 
      a) per il possesso di brevetto di pilota commerciale: punti  10
(dieci); 
      b) per il  possesso  di  licenza  di  pilota  privato  punti  5
(cinque). 
    Ai fini di una corretta valutazione da  parte  della  commissione
esaminatrice, detti titoli dovranno essere  espressamente  dichiarati
nella domanda di partecipazione allegando copia  per  immagini  (file
formato  PDF)  dell'originale  del  brevetto   rilasciato   dall'Ente
Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC). 
    3. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione
al corso Allievi Ufficiali in Ferma  Prefissata  (AUFP),  di  cui  al
precedente  art.  1,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  la  Commissione
esaminatrice disporra' di un punteggio massimo di 22 (ventidue) punti
come di seguito specificato: 
      a) per i soli posti a concorso di cui  all'art.  1,  comma  1),
lettera b), fino a un massimo di 10 (dieci) punti cosi' ripartiti: 
        1) ulteriori  titoli  di  studio  universitari  posseduti  in
aggiunta a quello prescritto per la partecipazione  al  concorso  per
ausiliari del ruolo normale: fino a un massimo di 4 (quattro)  punti,
cosi' ripartiti: 
          per la laurea  magistrale  con  voto  compreso  tra  106  e
110/110 e lode: punti 4 (quattro); 
          per la laurea  magistrale  con  voto  pari  o  inferiore  a
105/110: punti 2 (due); 
          per la laurea: punti 1,5 (uno virgola cinque). Tale  titolo
sara'  valutato  dalla   Commissione   esaminatrice   solo   se   non
propedeutico al conseguimento della laurea magistrale prescritta  per
la partecipazione al concorso; 
        2) titoli accademici e tecnici, fino a un massimo di punti  6
(sei), cosi' ripartiti: 
          per  ogni  diploma  di  specializzazione   afferente   alla
professionalita' richiesta per il concorso, punti 2 (due); 
          per ogni master afferente alla  professionalita'  richiesta
per il concorso, punti 1 (uno); 
          per   ogni   dottorato   di    ricerca    afferente    alla
professionalita' richiesta per il concorso, punti 3 (tre); 
          ciascun      corso/certificazione      afferente       alla
professionalita' richiesta, da  valutare  a  cura  della  commissione
esaminatrice: fino a punti 1 (uno); 
          per  il  diploma  di   abilitazione   all'esercizio   della
professione, laddove non previsto quale requisito di  partecipazione:
punti 2 (due); 
      b) per i soli posti a concorso di cui  all'art.  1,  comma  1),
lettera c): ulteriori titoli di studio rispetto a  quelli  prescritti
per la partecipazione al concorso per ausiliari del  ruolo  speciale:
fino a un massimo di 6 (sei) punti cosi' ripartiti (punteggi tra loro
non cumulabili): 
        1) per la laurea magistrale (solo per i posti di cui all'art.
1, comma 1, lettera c), numero 2)): 
          con voto compreso tra 106 e 110 e lode, punti 6 (sei); 
          con voto pari o inferiore  a  105/110,  punti  5,5  (cinque
virgola cinque); 
        2) per la laurea (solo per i posti di cui all'art.  1,  comma
1, lettera c), numero 2)): 
          con voto compreso tra 106 e 110 e lode, punti 5 (cinque); 
          con voto pari o inferiore a  105/110,  punti  4,5  (quattro
virgola cinque); 
        3) per i diplomi di istruzione secondaria  di  secondo  grado
con voto compreso tra 55/60 e 60/60  ovvero  tra  91/100  e  100/100:
punti 1 (uno); 
        4) per i diplomi di istruzione secondaria  di  secondo  grado
con voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: punti 2 (due); 
      c) titoli di servizio: fino a un  massimo  di  punti  6  (sei),
cosi' ripartiti: 
        1) per aver prestato servizio, senza demerito, in qualita' di
Ufficiale di Complemento: punti 1 (uno); 
        2) per ogni semestre di servizio o in  proporzione  per  ogni
frazione di semestre di  servizio  prestato  nella  Marina  Militare:
punti  0,25  (zero  virgola  venticinque)  con  attribuzione  di   un
punteggio massimo di punti 1,5 (uno virgola cinque); 
        3) per ogni semestre di servizio o in  proporzione  per  ogni
frazione di semestre di servizio prestato in  altra  Forza  Armata  o
Corpo Armato dello Stato: punti 0,125 (zero virgola centoventicinque)
con attribuzione di un punteggio massimo di punti 0,5  (zero  virgola
cinque); 
        4) per il servizio di leva assolto in qualita' di  ausiliario
non nelle Forze Armate o nei Corpi Armati  dello  Stato:  punti  0,25
(zero virgola venticinque); 
        5) per ogni semestre di servizio o in  proporzione  per  ogni
frazione  di  semestre  di  servizio  prestato  alle  dipendenze   di
Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici: punti 0,20  (zero  virgola
venti) con attribuzione di un punteggio massimo di  punti  0,8  (zero
virgola otto); 
        6) per il  possesso  delle  seguenti  ricompense  militari  e
civili conseguite durante il periodo di servizio prestato  nel  ruolo
dei volontari in s.p., attribuzione di  un  punteggio  massimo  di  5
(cinque) punti: 
          per ogni medaglia  d'oro  al  valor  militare  o  al  valor
civile: punti 5 (cinque); 
          per ogni medaglia d'argento al valor militare  o  al  valor
civile: punti 4 (quattro); 
          per ogni medaglia di bronzo al valor militare  o  al  valor
civile: punti 3 (tre); 
          per ogni croce al valor militare: punti 2 (due); 
          per ogni decorazione al valore  o  al  merito  delle  Forze
Armate/Arma dei Carabinieri: punti 1,5 (uno virgola cinque); 
          per ogni encomio solenne, fino ad un massimo di due encomi:
punti 0,75 (zero virgola settantacinque); 
      d) altri titoli: fino a un massimo  di  punti  6  (sei),  cosi'
ripartiti: 
        1) per il possesso del  brevetto  di  assistente  bagnanti  o
bagnino di salvataggio di tipo P, IP e MIP (si  evidenzia  che  altri
tipi di brevetti - diversi da quelli P, IP e MIP - non  costituiscono
titolo di merito): punti 0,50 (zero virgola cinquanta); 
        2) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione  nazionale
o internazionale certificata CMAS ovvero ISO  (valido)  (solo  per  i
posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2)): 
          (a) primo livello: punti 0,5; 
          (b) secondo livello, non cumulabile con il punteggio di cui
alla precedente lettera (a): punti 1,0; 
          (c) terzo livello, non cumulabile con il punteggio  di  cui
alle precedenti lettere (a) e (b): punti 1,5; 
          (d) guida subacquea o istruttore subacqueo  ovvero  allievo
istruttore subacqueo, non cumulabile con il  punteggio  di  cui  alle
precedenti lettere (a), (b) e (c): punti 3; 
        3) per il possesso della patente nautica:  punti  0,50  (zero
virgola cinquanta); 
        4) per il brevetto di pilota commerciale  di  velivolo  o  di
elicottero: punti 1 (uno); 
        5)   per   ogni   pubblicazione   a   stampa   di   carattere
tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale
e che sia riportata in riviste  scientifiche,  con  esclusione  delle
tesi di laurea  o  di  specializzazione  (solo  se  dichiarata  nella
domanda): punti 0,50 (zero virgola cinquanta). Per quelle prodotte in
collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione  avverra'
solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto  dei  singoli
autori. Il punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni e'  di
punti 3 (tre). 
    I titoli  di  merito  non  aventi  validita'  illimitata  perche'
soggetti a scadenza devono essere in corso  di  validita'  fino  alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 
    4. A ciascun concorrente non potra' essere  attribuito,  in  ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso  dei  titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel comma  3  del
presente articolo. 
    5. I titoli di merito dovranno  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di  presentazione  della  domanda  e  dichiarati
nella stessa entro la scadenza della presentazione delle domande.  E'
onere dei concorrenti fornire informazioni  dettagliate  su  ciascuno
dei titoli posseduti, tra quelli indicati nei precedenti commi  2.  e
3.,  ai  fini  della  loro  corretta  valutazione  da   parte   della
commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi,
ai sensi del successivo art. 19. 
    6. Qualora sul modello di domanda on-line  l'area  relativa  alla
descrizione  dei  titoli   di   merito   posseduti   fosse   ritenuta
insufficiente per  elencare  gli  stessi  in  maniera  dettagliata  e
completa,  i  concorrenti  potranno  allegare  alla   domanda   delle
dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nel precedente art. 5 del  presente  decreto.  Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica  svolta  dai  concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile nei  siti  internet  delle  societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati  inseriti,  i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform
Resource Locator)  necessari  per  raggiungere  la  pubblicazione  di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa  i  concorrenti,  dopo
averle indicate nella domanda di  partecipazione,  dovranno  produrne
copia all'atto della  presentazione  per  la  prova  scritta  di  cui
all'art. 9 del presente decreto.