Art. 16 Svolgimento all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) e nomina 1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 14, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), saranno ammessi al corso, sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno, con le modalita' indicate al precedente art. 6, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'accademia aeronautica in Pozzuoli (NA). 2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso per allievi ufficiali in ferma prefissata. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione presso l'Accademia aeronautica e riconosciuta dalla stessa, potra' essere concessa una proroga della data di presentazione che, comunque, non potra' superare i sette giorni. 3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, della tessera sanitaria, nonche' del referto di cui al precedente art. 10, comma 2, lettera a) qualora non presentato in sede di accertamenti psico-fisici. Gli stessi saranno sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneita' al servizio militare e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo scopo di evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare: il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario secondo le modalita' definite nella direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. 4. All'atto dell'ammissione al corso i militari gia' in servizio e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della direzione generale per il personale militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso in qualita' di allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo normale o speciale dell'Aeronautica militare. Allo scopo l'Accademia aeronautica, al termine dei primi quindici giorni di corso, fornira' alle competenti divisioni della direzione generale per il personale militare, gli elenchi dettagliati degli allievi gia' in servizio e di quelli richiamati dal congedo. 5. Il corso, con presumibile inizio nel periodo di gennaio 2020, si svolgera' con le modalita' previste dal decreto ministeriale 26 settembre 2002, citato nelle premesse gli ammessi conseguiranno la qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico o del Corpo del genio aeronautico ovvero dei ruoli speciali delle armi dell'arma aeronautica dei corpi e categorie dell'Aeronautica militare. Essi dovranno contrarre una ferma volontaria di trenta mesi a decorrere, per tutti, dalla data di inizio del corso e, in qualita' di Allievi, saranno assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso e rinviati dall'Istituto di formazione. 6. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali dell'accademia aeronautica, ovvero gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione. 7. Gli Allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal corso previa determinazione della direzione generale per il personale militare. Gli allievi comunque dimessi dal corso: a) se gia' militari rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; c) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo. 8. Gli allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno nominati, rispettivamente: a) Tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico; b) Tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; c) Sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale delle armi dell'arma aeronautica; d) Sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico; e) Sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico. 9. Gli allievi che non superano gli esami di fine corso in prima sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione, sono nominati Ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. Coloro che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione della direzione generale per il personale militare. 10. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del servizio da ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla direzione generale per il personale militare - a seguito della ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli enti/reparti di appartenenza - i nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi armati dello Stato, nonche' nella polizia di Stato, nel Corpo della polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero in altre pubbliche amministrazioni, solo nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego a tempo indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della quale senza partecipazione a ulteriore concorso sia previsto il transito nel servizio permanente. 11. Gli Ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, incluso il periodo di formazione. La direzione generale per il personale militare, su richiesta dello Stato maggiore dell'aeronautica, puo' rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale o in concorso con le Forze di Polizia per il controllo del territorio nazionale. 12. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere: a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla direzione generale per il personale militare su richiesta dello Stato maggiore dell'aeronautica, secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 30 settembre 2005; b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su proposta dello Stato maggiore dell'aeronautica e previo loro consenso, per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le forze di Polizia per il controllo del territorio nazionale. 13. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. 14. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi gia' in servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione. 15. Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni degli ammessi, l'accademia aeronautica avra' facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito fino al settimo giorno dalla data di inizio del corso stesso.