Art. 16 Assunzione dei vincitori 1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine che viene loro comunicato, i documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione indicati loro dall'Amministrazione del Senato della Repubblica, secondo la normativa vigente. 2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il Presidente del Senato della Repubblica, acquisita la relativa documentazione, valuta - in relazione alla gravita' del reato, al tempo trascorso e alla condotta successiva - se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di attivita' al servizio dell'Istituto parlamentare. 3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato, nella carriera dei Coadiutori parlamentari con il trattamento economico stabilito dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 18 del 30 luglio 2013, cui e' stata data attuazione con decreto del Presidente del Senato n. 12008 del 31 luglio 2013, e lo stato giuridico stabilito dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia alla data dell'assunzione. 4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai sensi dell'art. 15 del testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, della durata di un anno e sono confermati in ruolo se hanno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo e godono dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di conferma in ruolo il periodo di esperimento e' valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.