Art. 16 
 
     Accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino 
 
    1. I candidati che conseguono l'idoneita' all'accertamento di cui
all'art. 15 sono convocati presso la scuola alpina della  Guardia  di
finanza di Predazzo (TN) per essere sottoposti dalla sottocommissione
di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), alla verifica  dell'idoneita'
al servizio di  soccorso  alpino,  mediante  avviso  disponibile  sul
portale  attivo  all'indirizzo  https://concorsi.gdf.gov.it_e  presso
l'ufficio  centrale  relazioni  con  il  pubblico  della  Guardia  di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    2. La fase selettiva consiste nel sostenimento di: 
      a) tre prove obbligatorie: «marcia in  montagna»,  «arrampicata
in palestra di roccia» e «sci alpino in pista»; 
      b) una prova facoltativa: «discesa in corda doppia». 
    Per ciascuna prova e' consentito un solo tentativo. 
    3. Sono ammessi a  sostenere  la  prova  facoltativa  di  cui  al
precedente comma 2, lettera b) unicamente i candidati  che  l'abbiano
specificatamente richiesto all'atto della presentazione della domanda
di partecipazione al concorso. 
    4. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati  nelle
tabelle in allegato 5: 
      a) anche in una sola delle discipline  obbligatorie,  determina
la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso; 
      b) nella prova facoltativa, non incide  sulla  gia'  conseguita
idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. 
    5. Ai fini della redazione della graduatoria unica di merito,  ai
candidati risultati idonei alle prove di attitudine  al  servizio  di
soccorso alpino sono attribuiti, sulla base  della  somma  dei  punti
conseguiti  secondo  quanto  riportato  in  allegato  5,  i  seguenti
punteggi: 
      
 
           ===============================================
           |    Totale punti     |Punteggi utili ai fini |
           |  conseguiti nelle   |della graduatoria unica|
           |        prove        |       di merito       |
           +=====================+=======================+
           |          1          |          1,6          |
           +---------------------+-----------------------+
           |          2          |          3,2          |
           +---------------------+-----------------------+
           |          3          |          4,8          |
           +---------------------+-----------------------+
           |          4          |          6,4          |
           +---------------------+-----------------------+
           |          5          |           8           |
           +---------------------+-----------------------+
           |          6          |          9,6          |
           +---------------------+-----------------------+
           |          7          |         11,2          |
           +---------------------+-----------------------+
           |          8          |         12,8          |
           +---------------------+-----------------------+
           |          9          |         14,4          |
           +---------------------+-----------------------+
           |         10          |          16           |
           +---------------------+-----------------------+
           |         11          |         17,6          |
           +---------------------+-----------------------+
           |         12          |         19,2          |
           +---------------------+-----------------------+
           |         13          |         20,8          |
           +---------------------+-----------------------+
           |         14          |         22,4          |
           +---------------------+-----------------------+
           |         15          |          24           |
           +---------------------+-----------------------+
 
    6. All'atto del sostenimento dell'accertamento dell'idoneita'  al
servizio di soccorso  alpino,  i  candidati  devono  presentare  alla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e) - pena la non
ammissione del concorrente all'accertamento in argomento e, pertanto,
l'esclusione dal concorso - un certificato in corso di validita',  in
originale o in copia conforme, di  idoneita'  all'attivita'  sportiva
agonistica per l'atletica leggera o  per  altro  sport  di  cui  alla
tabella B  allegata  al  decreto  ministeriale  18  febbraio  1982  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  rilasciato   da   medici
specializzati in medicina dello sport appartenenti  alla  Federazione
medico sportiva italiana o da strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate con il Servizio sanitario  nazionale  in  cui  esercitano
medici in qualita' di specializzati in medicina dello sport,  qualora
non piu' valido quello  prodotto  in  sede  di  prove  di  efficienza
fisica. 
    7. Ai soli fini della  effettuazione  in  piena  sicurezza  delle
prove di cui al comma  2,  i  candidati  di  sesso  femminile  devono
produrre, in sede di convocazione, un test di gravidanza di data  non
anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la
sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata  e',
allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di  gravidanza  a  cura
dell'amministrazione. 
    8. Il Presidente della sottocommissione di cui all'art. 7,  comma
1, lettera e) provvede: 
      a) al differimento a una data non successiva al 15 aprile  2020
delle concorrenti che, sulla base dei certificati  prodotti  o  degli
accertamenti svolti, risultano positive al  test  di  gravidanza  non
potendo procedere all'effettuazione delle prove di cui al comma  2  e
dovendo esimersi dalla pronuncia del giudizio ai sensi  dell'art.  3,
comma  2,  del  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,  e
successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate sono escluse  dal
concorso, se alla richiamata data, persista lo  stato  di  temporaneo
impedimento; 
      b)  all'eventuale  differimento,  con   giudizio   motivato   e
insindacabile, a una data non successiva al limite temporale  di  cui
alla precedente lettera a), del candidato che: 
        1) impossibilitato a presentarsi nel  giorno  di  svolgimento
delle prove di cui al comma 2, consegni o faccia pervenire entro tale
data idonea certificazione medica  attestante  postumi  di  infortuni
precedentemente subiti o  uno  stato  di  temporanea  indisposizione.
Detta   documentazione   puo'   essere,   in   alternativa,   inviata
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
concorsoSAGF2019@pec.gdf.it A tale fine, fa fede  la  data  riportata
sulla «ricevuta di avvenuta  accettazione»  purche'  in  presenza  di
«ricevuta di avvenuta consegna»; 
        2) si infortuni prima o durante l'espletamento di  una  delle
prove e lo faccia presente a  uno  dei  membri  del  preposto  organo
collegiale, ferma restando la validita' degli esiti  degli  eventuali
esercizi  ginnici  svolti  fino  al   momento   della   comunicazione
dell'infortunio subito. 
    9. Durante il periodo delle prove,  tutti  i  candidati  dovranno
munirsi,  per  esigenze  legate  allo  svolgimento  delle   attivita'
previste, di vestiario e di attrezzatura tecnica adeguata,  riportata
in allegato 6. 
    10. I candidati giudicati non idonei o rinunciatari sono  esclusi
dal concorso. 
    11. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.