Art. 17.
                      Accertamento attitudinale
   1. I candidati appartenenti al Corpo idonei alla prova scritta e i
candidati   non   appartenenti   al   Corpo  idonei  all'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica  sono  convocati  per  essere sottoposti
all'accertamento   dell'idoneita'  attitudinale  al  servizio,  quale
maresciallo della Guardia di finanza.
   2.  L'idoneita'  attitudinale  dei  candidati  e'  accertata dalla
sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera e).
   3. Detto accertamento si articola in:
    a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento;
    b)  test di personalita' e questionario biografico, per acquisire
elementi  circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita
passata e presente;
    c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.
   4.   Prima   dell'effettuazione  dell'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale  dei  candidati,  la  citata  sottocommissione fissa, in
apposito  atto,  i  criteri  cui  attenersi  per la valutazione degli
stessi.
   5.  I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali di
cui al comma 3, sono ammessi a sostenere la prova orale, mentre i non
idonei sono esclusi dal concorso.
   6.  Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
   7. Avverso la suddetta esclusione gli interessati possono produrre
ricorso  secondo  le  modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo
11.