Art. 17 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. I  concorrenti  che  risulteranno  in  difetto  anche  di  uno
soltanto  dei  requisiti  richiesti  per  l'ammissione  al  corso  di
pilotaggio  aereo  saranno  esclusi  con  provvedimento  dal  Comando
dell'Accademia Navale. 
    2.  La  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti  dal  concorso  o  dal
corso di pilotaggio  aereo,  nonche'  potra'  dichiarare  i  medesimi
decaduti  dalla  nomina  a  Comune  di  1^  Classe,  a  Sergente   di
Complemento o a Guardiamarina  di  Complemento,  se  il  difetto  dei
prescritti  requisiti  verra'  accertato  durante  l'iter  selettivo,
durante il corso di pilotaggio aereo o dopo le predette nomine. 
    3. La  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  potra',
inoltre, prima della scadenza della ferma dodecennale,  collocare  in
congedo illimitato gli Ufficiali  Piloti  di  Complemento  per  gravi
infrazioni disciplinari, per insufficienti  prestazioni  operative  o
per scarso rendimento tecnico-professionale.