Art. 17 Esclusioni 1. I concorrenti che risulteranno in difetto anche di uno soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di pilotaggio aereo saranno esclusi con provvedimento dal Comando dell'Accademia Navale. 2. La Direzione Generale per il Personale Militare potra' escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso o dal corso di pilotaggio aereo, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Comune di 1^ Classe, a Sergente di Complemento o a Guardiamarina di Complemento, se il difetto dei prescritti requisiti verra' accertato durante l'iter selettivo, durante il corso di pilotaggio aereo o dopo le predette nomine. 3. La Direzione Generale per il Personale Militare potra', inoltre, prima della scadenza della ferma dodecennale, collocare in congedo illimitato gli Ufficiali Piloti di Complemento per gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative o per scarso rendimento tecnico-professionale.