Art. 17 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 e del possesso dei titoli di cui all'art. 16, commi 2 e 4  del
presente decreto, il Centro Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento
dell'Arma  dei  Carabinieri  potra'  chiedere  alle   Amministrazioni
Pubbliche ed agli enti competenti la conferma  di  quanto  dichiarato
nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle  eventuali
dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte  dai   candidati   risultati
vincitori del concorso medesimo,  ai  sensi  delle  disposizioni  del
decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emerge la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante decadra' dai benefici  eventualmente  conseguiti  con  il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
    3. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  "con  riserva"  alle   prove   ed   agli
accertamenti. L'Amministrazione  puo',  con  provvedimento  motivato,
escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal  concorso  o  dalla
frequenza del corso, anche a seguito  di  verifiche  successive,  per
difetto dei requisiti prescritti nonche' per  la  mancata  osservanza
dei termini perentori stabiliti nel  presente  bando,  o  dichiararlo
decaduto dalla nomina. 
    4. Verranno acquisiti d'ufficio: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma  dei  Carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra  Forza  armata  o  Corpo
armato dello Stato.