Art. 17 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 e del possesso dei titoli di cui all'art. 16, commi 2 e 4 del presente decreto, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri potra' chiedere alle Amministrazioni Pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emerge la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed agli accertamenti. L'Amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina. 4. Verranno acquisiti d'ufficio: a) il certificato generale del casellario giudiziale; b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.