Art. 17 
 
                     Spese di viaggio - Licenza 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  degli  accertamenti  e
delle prove di cui all'art. 6 del presente decreto sono a carico  dei
concorrenti. 
    2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire  della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le  esigenze  di
servizio, fino a un massimo di  trenta  giorni,  nei  quali  dovranno
essere computati i giorni di svolgimento dei predetti accertamenti  e
prove, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede  ove
si svolgeranno e per  il  rientro  in  sede.  In  particolare,  detta
licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere  concessa
nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di  cui
uno non superiore  a  dieci  giorni  per  le  prove  scritte.  Se  il
concorrente manchera'  di  sostenere  gli  accertamenti  e  le  prove
d'esame  per  motivi  dipendenti  dalla  sua  volonta',  la   licenza
straordinaria sara'  computata  in  licenza  ordinaria  dell'anno  in
corso.