Art. 17 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    1. La commissione  giudicatrice,  dopo  aver  valutato  le  prove
scritte, la prova orale e i titoli, procede alla  compilazione  della
graduatoria regionale di merito, composta da un  numero  di  soggetti
pari, al massimo, ai  posti  messi  a  concorso  su  base  regionale,
determinato all'art. 2, comma 8 e aumentato  di  una  quota  pari  al
venti per cento dei posti messi a bando per la singola  regione,  con
arrotondamento all'unita' superiore. 
    2. Le graduatorie  di  merito  sono  approvate  con  decreto  del
dirigente preposto all'USR, sono trasmesse al sistema informativo del
Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito  internet  dell'USR,
nonche' sul sito internet del Ministero. 
    3.  Le  graduatorie   sono   utilizzate   annualmente   ai   fini
dell'assunzione nel profilo di DSGA e restano in vigore sino al  loro
esaurimento. 
    4. I DSGA sono sottoposti, per la conferma in ruolo,  al  periodo
di prova ai sensi  del  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro.  Sono  esonerati  dal  periodo  di  prova,  con  il  consenso
dell'interessato,  i  soggetti  che  lo  abbiano  gia'  superato  nel
medesimo profilo professionale oppure in  corrispondente  profilo  di
altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.