Art. 17 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2  del
presente decreto, la Direzione generale  per  il  personale  militare
provvedera' a chiedere alle amministrazioni  pubbliche  e  agli  enti
competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati,  risultati
vincitori del concorso,  nelle  domande  di  partecipazione  e  nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 
    Verranno acquisiti d'ufficio: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma  dei  carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra  Forza  armata  o  Corpo
armato dello Stato. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  citato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma
1  emergera'  la  falsita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni,  il
dichiarante decadra' dai benefici  eventualmente  conseguiti  con  il
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.