Art. 17 Valutazione dei titoli e graduatorie finali di merito 1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), predispone distinte graduatorie finali di merito per ciascuna categoria di partecipanti al concorso del contingente ordinario e di ogni specializzazione del contingente di mare. 2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 4. 3. Il punteggio complessivo di merito e' determinato dal punteggio conseguito nella prova scritta di cui all'art. 11, incrementato delle maggiorazioni di punteggio ottenute nelle prove di efficienza fisica e dalla valutazione dei titoli di cui agli allegati 8, 9, 10, 11 e 12. 4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile. 5. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 6. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 3. Il punteggio maggiorativo per il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da Istituto Tecnico, Settore Tecnologico e' attribuito anche nel caso in cui lo stesso venga conseguito nell'anno scolastico 2018/2019 e ne sia stata fornita idonea documentazione ai sensi dell'art. 6, comma 4. 7. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 8. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possono essere ricoperti i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), numero (2). 9. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere ricoperti uno o piu' posti riservati ai volontari delle Forze armate, le unita' resesi disponibili nell'ambito: a) del contingente ordinario sono: (1) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per la medesima categoria nell'ambito del contingente di mare secondo il seguente ordine di priorita': (a) specializzazione «nocchiere»; (b) specializzazione «motorista navale»; (c) specializzazione «operatore di sistema»; (2) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento ai posti destinati per il medesimo contingente ai candidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e, qualora ulteriormente non ricoperte, equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per la medesima categoria del contingente di mare secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente punto (1); b) del contingente di mare sono: (1) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti a concorso riservati alla medesima categoria per le altre specializzazioni, secondo l'ordine di priorita' di cui alla precedente lettera a), punto (1); (2) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento ai posti destinati alla medesima categoria nell'ambito del contingente ordinario e, qualora ulteriormente non ricoperte: (a) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti destinati, nell'ambito del contingente di mare, ai candidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), secondo l'ordine di priorita' di cui alla precedente lettera a), punto (1); (b) ai posti destinati, nell'ambito del contingente ordinario, ai candidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera b). 10. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere ricoperti uno o piu' posti destinati ai candidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), le unita' resesi disponibili nell'ambito: a) del contingente ordinario sono: (1) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per la medesima categoria nell'ambito del contingente di mare secondo il seguente ordine di priorita': (a) specializzazione «nocchiere»; (b) specializzazione «motorista navale»; (c) specializzazione «operatore di sistema»; (2) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento ai posti riservati, nell'ambito del contingente ordinario, ai volontari delle Forze armate e, qualora ulteriormente non ricoperte, equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per tale ultima categoria nell'ambito del contingente di mare, secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente punto (1); b) del contingente di mare sono: (1) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti a concorso destinati alla medesima categoria per le altre specializzazioni, secondo l'ordine di priorita' di cui alla precedente lettera a), punto (1); (2) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento ai posti messi a concorso per la medesima categoria nell'ambito del contingente ordinario e, qualora ulteriormente non ricoperte: (a) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti riservati, nell'ambito del contingente di mare, ai volontari delle Forze armate secondo l'ordine di priorita' di cui alla precedente lettera a), punto (1); (b) ai posti riservati, nell'ambito del contingente ordinario, ai volontari delle Forze armate. 11. Le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.