Art. 17 
 
 
         Procedure per il ripianamento dei posti non coperti 
 
 
    1. Nell'ambito di ciascun blocco, in caso  di  mancata  copertura
dei posti previsti per l'arruolamento, al termine delle operazioni di
incorporazione  riferite  a  ciascuno  degli  incorporamenti  di  cui
all'art. 1, comma 2, su richiesta dello Stato Maggiore della  Marina,
la DGPM potra' autorizzare - per l'incorporamento successivo e per il
solo settore d'impiego «CEMM navale e CP» - il ripianamento dei posti
non coperti. 
    In caso di mancata copertura  dei  posti  per  il  settore  «CEMM
navale CP» nell'ambito di  un  blocco  per  mancanza  di  concorrenti
idonei appartenenti al medesimo blocco, la DGPM potra' autorizzare il
ripianamento dei posti non coperti con concorrenti  idonei  vincitori
dell'altro blocco, qualora disponibili. 
    A seguito della mancata copertura  di  posti  nel  2°,  3°  e  4°
incorporamento  del  1°  blocco  per  le  rinunce  che  si  dovessero
verificare per i settori d'impiego delle forze speciali e  Componenti
specialistiche  entro  il  quinto  giorno  dalla   data   di   inizio
dell'incorporamento  stesso,  Mariscuola  Taranto  e'  autorizzata  a
convocare  altrettanti  candidati  idonei  secondo   l'ordine   delle
rispettive graduatorie di merito. In particolare, i  concorrenti  per
il  settore  d'impiego  «Componente  aeromobili»  saranno  assegnati,
seguendo l'ordine della relativa  graduatoria  di  merito,  al  Corpo
(CEMM o CP) nel quale si verifichera' la mancata copertura. 
    Non e' consentito il ripianamento di  eventuali  vacanze  che  si
verifichino per un qualsiasi settore d'impiego delle forze speciali e
componenti specialistiche con i candidati idonei non vincitori per un
altro settore d'impiego. A seguito della mancata copertura  di  posti
nel 4° incorporamento per le  rinunce  che  si  dovessero  verificare
entro il quindicesimo giorno dalla data di inizio dell'incorporamento
stesso, Mariscuola Taranto e'  autorizzata  a  convocare  altrettanti
candidati  idonei  secondo  l'ordine  della  graduatoria  di   merito
generale. 
    2.  In  caso  di  mancata  copertura  dei  posti   previsti   per
l'arruolamento,  al  termine  delle  operazioni   di   incorporazione
riferite al 2° blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi  nella
relativa graduatoria di cui al precedente art. 15, su richiesta dello
Stato   Maggiore   della   Marina   la   DGPM   potra'    autorizzare
l'incorporazione dei candidati  idonei  ma  non  utilmente  collocati
nella graduatoria del blocco precedente.