Art. 17 Titoli valutabili 1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: A) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per la partecipazione al concorso, fino a punti 11: 1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2; 2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, rilasciato da un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3; 3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento post lauream e/o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o riconosciute in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2; 4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3; 5) abilitazione all'insegnamento e/o all'esercizio di professioni, fino a punti 1; B) titoli professionali, fino a punti 19: 1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di Capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonche' da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dall'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa o l'assunzione di particolari responsabilita' e che siano stati svolti per almeno tre mesi, fino a punti 9; 2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 10. 2. Sono valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame scritte. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato e' comunicato all'interessato prima che sostenga la prova orale. 4. Il candidato che ha superato le prove scritte deve inviare, entro il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. A tal fine, i candidati devono trasmettere i citati documenti mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it allegando copia fronte-retro di un documento di identita' personale. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare, entro il medesimo termine, la documentazione comprovante i titoli valutabili per il tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzera' il citato indirizzo p.e.c.. 5. Nell'ambito delle categorie di cui al precedente comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del verbale della commissione esaminatrice sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli. 6. Il punteggio, attribuito in seguito alla valutazione dei titoli, sara' comunicato al candidato, risultato idoneo alle prove scritte, prima che egli sostenga la prova orale.