Art. 17 
 
                          Titoli valutabili 
 
    1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed  il  punteggio
massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: 
      A) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto  per
la partecipazione al concorso, fino a punti 11: 
        1)  diploma  di  laurea  conseguito   presso   un'istituzione
universitaria statale o riconosciuta in  conformita'  alla  normativa
vigente, fino a punti 2; 
        2)   diploma   di   laurea   magistrale,   specialistica   ed
equipollenti, rilasciato da un'istituzione  universitaria  statale  o
riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3; 
        3) diplomi di specializzazione  universitaria,  attestati  di
frequenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento post lauream
e/o  master  rilasciati  da  istituzioni  universitarie   statali   o
riconosciute in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2; 
        4) dottorato  di  ricerca  conseguito  presso  un'istituzione
universitaria statale o riconosciuta in  conformita'  alla  normativa
vigente, fino a punti 3; 
        5)  abilitazione  all'insegnamento   e/o   all'esercizio   di
professioni, fino a punti 1; 
      B) titoli professionali, fino a punti 19: 
        1)  incarichi  speciali  conferiti   con   provvedimenti   di
dirigenti con incarico di  Capo  Dipartimento  ovvero  con  incarichi
corrispondenti di livello dirigenziale  generale,  nonche'  da  altri
dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente,
dall'amministrazione pubblica presso la  quale  il  candidato  presta
servizio che  presuppongano  una  particolare  competenza  giuridica,
amministrativa o l'assunzione di particolari  responsabilita'  e  che
siano stati svolti per almeno tre mesi, fino a punti 9; 
        2) pubblicazioni scientifiche  nelle  materie  oggetto  delle
prove concorsuali che siano conformi alle disposizioni vigenti e  che
rechino un contributo  apprezzabile  alla  dottrina  o  alla  pratica
professionale ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 10. 
    2. Sono valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di
scadenza  di  presentazione  della  domanda  di   partecipazione   al
concorso. 
    3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei  confronti  dei
candidati che hanno superato le prove d'esame scritte.  Il  punteggio
attribuito   ai   titoli   di   ciascun   candidato   e'   comunicato
all'interessato prima che sostenga la prova orale. 
    4. Il candidato che ha superato le prove  scritte  deve  inviare,
entro il termine di quindici giorni  dalla  convocazione  alla  prova
orale, i documenti comprovanti  il  possesso  dei  titoli  valutabili
anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000. A  tal  fine,  i  candidati  devono
trasmettere i citati documenti mediante la propria posta  elettronica
certificata all'indirizzo  dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
allegando copia fronte-retro di un documento di identita'  personale.
I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare, entro
il  medesimo  termine,  la  documentazione   comprovante   i   titoli
valutabili  per   il   tramite   del   proprio   ufficio/reparto   di
appartenenza, che utilizzera' il citato indirizzo p.e.c.. 
    5. Nell'ambito delle categorie di cui al precedente comma  1,  la
commissione esaminatrice, nella riunione  precedente  l'inizio  della
correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri
di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi  punteggi.
Le determinazioni assunte sono rese note mediante  pubblicazione  del
verbale della commissione esaminatrice  sul  sito  web  istituzionale
www.poliziadistato.it  unitamente   alla   data   di   inizio   della
valutazione dei titoli. 
    6. Il punteggio,  attribuito  in  seguito  alla  valutazione  dei
titoli, sara' comunicato al candidato, risultato  idoneo  alle  prove
scritte, prima che egli sostenga la prova orale.