Art. 17 Accesso agli atti del concorso 1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso - ai sensi dell'art. 16 del Regolamento dei concorsi - se abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti, collegato al documento al quale e' chiesto l'accesso. A tal fine possono inviare la relativa richiesta alla Segreteria della Commissione esaminatrice. 2. L'esercizio del diritto di accesso puo' essere differito al termine della procedura di concorso per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa. 3. Per quanto non previsto dal predetto art. 16 del Regolamento dei concorsi, si rinvia al Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi del Senato della Repubblica, approvato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 14 del 6 giugno 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 186, del 9 agosto 2019.