Art. 17 
 
 
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento  slovena
  e bilingue  sloveno-italiano,  alla  Regione  Val  d'Aosta  e  alle
  Province di Trento e Bolzano. 
 
 
    1. L'Ufficio Scolastico Regionale per  il  Friuli-Venezia  Giulia
provvede ad indire concorsi ordinari  per  la  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado con lingua di insegnamento  slovena  per  posto
comune e di sostegno. 
    2. Sono fatte  salve  le  specifiche  competenze  in  materia  di
reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta  e  delle  Province
Autonome di Trento e Bolzano.