Art. 17 Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Val d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano. 1. L'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire concorsi ordinari per la scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena per posto comune e di sostegno. 2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.