Art. 17 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Fermi restando gli adempimenti previsti dai Comandi  di  Corpo
di cui al precedente art. 4, comma 1, ai fini  dell'accertamento  dei
requisiti di cui  all'art.  2  del  presente  decreto,  la  direzione
generale per  il  personale  militare  provvedera'  a  chiedere  alle
amministrazioni pubbliche e  agli  enti  competenti  la  conferma  di
quanto dichiarato dai candidati, risultati  vincitori  del  concorso,
nelle domande di partecipazione  e  nelle  dichiarazioni  sostitutive
eventualmente prodotte. 
    Verranno acquisiti d'ufficio: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma  dei  carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra  Forza  armata  o  Corpo
armato dello Stato. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  citato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma
1  emergera'  la  falsita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni,  il
dichiarante decadra' dai benefici  eventualmente  conseguiti  con  il
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.