Art. 17. Accesso agli atti del concorso 1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso - ai sensi dell'art. 16 del Reg. conc. - se vi abbiano concreto interesse per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti, inviando la relativa richiesta alla Segreteria della Commissione esaminatrice.