Art. 18. Revisione della prova scritta La revisione dei lavori sara' eseguita dalla sottocommissione indicata alla lettera d) del precedente art. 7. La sottocommissione medesima assegnera' ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi. Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dieci ventesimi. I candidati che riportano l'idoneita' nella prova scritta riceveranno comunicazione del voto conseguito e, nel contempo, convocazione per le successive prove di concorso. I candidati, invece, che non riportano l'idoneita' nella prova scritta saranno esclusi dal concorso. Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per le prove di concorso di cui al successivo art. 19 entro il 23 agosto 2000 debbono considerarsi esclusi dal concorso. Avverso tale esclusione gli interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.