Art. 18.
                             Prova orale
   1.  La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate
all'articolo 7, comma 1 lettera d), e consiste in:
    a)  un  esame  di  storia ed educazione civica (durata massima 15
minuti);
    b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);
    c)  un esame di matematica (durata massima 15 minuti), nei limiti
del programma riportato in allegato 4.
   2.  I  programmi  relativi  alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
   3.  Le  sottocommissioni  di  cui  al  comma 1 assegnano a ciascun
concorrente,  per  la prova orale, un punto di merito da zero a venti
ventesimi.
   4.  Il  punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai
singoli  esaminatori  e  dividendo  tale  somma  per  il  numero  dei
medesimi.
   5.  Conseguono  l'idoneita'  i candidati che riportano un punto di
merito non inferiore a 10 ventesimi.
   6.  I  concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a 10
ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
   7.  Avverso  tale  esclusione,  gli  interessati  possono produrre
ricorso  secondo  le  modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo
11.
   8.  Al  termine  di  ogni  seduta,  le competenti sottocommissioni
compilano  l'elenco  dei  candidati  esaminati, con l'indicazione del
punto  di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal
presidente e da un membro, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo
della  sede  di  esame.  L'esito  della  prova  orale  e',  comunque,
notificato ad ogni candidato.
   9. Prima dell'effettuazione della prova orale, le sottocommissioni
di  cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), fissano in apposito atto
i criteri cui attenersi per la valutazione della stessa.