Art. 18 
 
 
                         Ammissione al corso 
 
 
    1.  I  candidati  ammessi  al  corso  Allievi   Marescialli,   se
provenienti: 
      a) dal ruolo dei Sovrintendenti o da quello degli  Appuntati  e
Carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; 
      b)  dagli  Allievi  Carabinieri,  conseguono  la  promozione  a
Carabiniere  nei  termini  previsti  per  gli   arruolati   volontari
nell'Arma dei Carabinieri; 
      c) dagli Allievi Ufficiali in ferma  prefissata,  ottengono  la
commutazione della ferma gia' contratta  in  ferma  quadriennale  con
decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei
termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma; 
      d) dagli Ufficiali in ferma prefissata, accedono al  corso  con
il grado di Carabiniere previa rinuncia al grado; 
      e) dai militari  dell'Arma  dei  Carabinieri  in  congedo,  dai
militari in servizio oppure in congedo di altre Forze  Armate  o  dai
civili, anche se appartenenti ad altre Forze di Polizia, accedono  al
corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti,  assumendo
quella di Allievo Carabiniere e sono promossi con le modalita' e  nei
termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma stessa. 
    2. Il predetto personale sara'  assunto  in  forza  dalla  Scuola
Marescialli e Brigadieri dalla data che verra' stabilita dal  Comando
Generale dell'Arma dei  Carabinieri  e  da  tale  data  assumera'  la
qualita' di Allievo. 
    3. I frequentatori del 4°  corso  triennale  Allievi  Marescialli
saranno iscritti, a cura e spese dell'Amministrazione,  al  corso  di
laurea previsto  dal  piano  di  studi  della  Scuola  Marescialli  e
Brigadieri. I  frequentatori,  pertanto,  non  dovranno  trovarsi  in
situazioni comunque incompatibili con  l'iscrizione  all'universita',
pena l'esclusione dal corso.