Art. 18 Prove facoltative 1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui all'articolo 17, e' sottoposto all'esame facoltativo di una o piu' lingue estere prescelte, con le modalita' indicate in allegato 5. 2. L'aspirante che concorre per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), puo' richiedere di sostenere l'esame facoltativo di lingua straniera in inglese, francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso puo' essere assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova. 3. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalle sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), integrate a norma del comma 3, lettera a), dello stesso articolo. 4. Le sottocommissioni assegnano, sia per la prova scritta che per quella orale, un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che nella media aritmetica dei due punti riporta un voto compreso tra 10 e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito la maggiorazione di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a). 5. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui all'articolo 17, e' sottoposto alla prova facoltativa di conoscenza dell'informatica, con le modalita' indicate in allegato 5. 6. Analogamente a quanto previsto al comma 2, l'aspirante che concorre per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), puo' essere assistito, nel corso della prova facoltativa di conoscenza dell'informatica, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa. 7. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalle sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), integrate a norma del comma 3, lettera b), dello stesso articolo. 8. Le sottocommissioni assegnano, per la prova di cui al comma 5, un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che riporta un voto compreso tra 10 e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito la maggiorazione di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b). 9. Prima dell'effettuazione delle prove facoltative di cui al presente articolo, le competenti sottocommissioni fissano in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.