Art. 18 
 
 
       Graduatorie finali dei concorsi - nomina dei vincitori 
 
 
    1. La graduatoria finale del concorso, di cui all'art.  1,  primo
comma lettera a) del presente bando, approvata  con  decreto,  terra'
conto del punteggio utile riportato alla prova  scritta  d'esame  dai
soli candidati risultati idonei alla prova di  efficienza  fisica  ed
agli  accertamenti  psico-fisici  ed  attitudinali,  fatte  salve  le
riserve dei posti indicate all'art. 2 del medesimo bando e, a parita'
di punteggio, delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni. 
    2. Per  la  formazione  delle  distinte  graduatorie  finali  dei
concorsi, di cui alle successive lettera b) e c) del suddetto art. 1,
primo  comma,  la  commissione  esaminatrice  sommera'  per   ciascun
candidato, risultato idoneo alla prova di efficienza fisica  ed  agli
accertamenti  psico-fisici  ed  attitudinali,  il   punteggio   utile
conseguito alla prova d'esame scritta e il punteggio riportato  nella
valutazione dei titoli, fatte salve le  riserve  dei  posti  indicate
all'art.  2  del  presente  bando  e,  a  parita'  di  punteggio,  le
preferenze previste dalle vigenti disposizioni. 
    3. I decreti di approvazione  delle  suddette  graduatorie  e  di
dichiarazione dei vincitori, sino alla copertura dei  posti  previsti
per ciascun concorso, saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale del
personale del Ministero dell'interno, con avviso della  pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Gli  stessi
provvedimenti  saranno  consultabili  anche  sul  sito  istituzionale
www.poliziadistato.it