Art. 18 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo, agli enti previdenziali. 2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Sono nominati, ognuno per quanto di competenza, responsabili del trattamento dei dati personali: a) il dirigente della 1^ Divisione della Direzione generale per il personale militare; b) i responsabili dei Comandi/Enti di cui al precedente art. 4, comma 11; c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7. I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Gen. C.A.: Paolo Gerometta