Art. 18 
 
               Spese di partecipazione alla procedura 
 
    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti. 
    2. Ai candidati dichiarati vincitori della  procedura  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
Reparto di istruzione per  la  frequenza  del  corso  di  formazione,
secondo le disposizioni vigenti.