Art. 18 Spese di viaggio. Licenza 1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti di cui all'art. 6 del presente decreto (compresi quelli eventualmente necessari per completare le varie fasi concorsuali), nonche' per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, fino a un massimo di trenta giorni, nei quali devono essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti suindicati, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in piu' periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente manchera' di sostenere gli accertamenti e le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.