Art. 18 
 
                  Ammissione al corso di formazione 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione  ad  assumere
di cui all'art. 1, comma 6, i concorrenti dichiarati  vincitori  sono
ammessi a un corso di formazione in qualita' di  allievi  finanzieri,
previo superamento della visita medica di incorporamento, alla  quale
sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da  parte
del dirigente  il  Servizio  sanitario  del  reparto  di  istruzione,
avvalendosi,  se  necessario,  del  supporto  tecnico  nonche'  delle
strutture del Centro di reclutamento della  Guardia  di  finanza,  al
fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica. 
    2. Per oggettive esigenze  organizzative  e  logistiche  che  non
consentano di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso
gli Istituti di Istruzione, l'Amministrazione si riserva la  facolta'
di articolare il corso di formazione in piu'  cicli  aventi  identico
ordinamento didattico. A tutti i  frequentatori  sara'  riconosciuta,
previo  superamento  degli  esami  finali  del   ciclo   addestrativo
frequentato,  la  stessa  decorrenza  giuridica  ed   economica   dei
frequentatori del primo ciclo. 
    3.  Possono  essere  dichiarati  vincitori  del  concorso   altri
concorrenti idonei nell'ordine delle  graduatorie,  per  ricoprire  i
posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio  del
corso di formazione, tra  i  concorrenti  precedentemente  dichiarati
vincitori. 
    4. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al  corso
di formazione, gia' in servizio nelle  Forze  armate  o  di  polizia,
dovranno consegnare all'Istituto di Istruzione presso il  quale  sono
stati convocati per la frequenza dell'attivita' addestrativa, copia: 
      a) della domanda di proscioglimento dalla ferma,  se  volontari
in ferma prefissata; 
      b) della dichiarazione  di  accettazione  della  frequenza  del
corso, di cancellazione dal ruolo e di  perdita  del  grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite  del  Comando/Ente  di
provenienza, se  sottufficiali/graduati  o  personale  di  qualifiche
corrispondenti. 
    Le suddette domande/dichiarazioni  dovranno  recare  gli  estremi
della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza. 
    5. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori
puo' essere utilizzata per  l'ammissione  ad  analoghi  e  successivi
corsi  nei  termini  previsti  dall'art.  7,  comma  4,  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995,  n.  199  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
    6. Il Comando generale della Guardia di finanza  puo'  avviare  i
candidati di cui al comma 5, nei limiti dei posti in  programmazione,
al successivo corso di formazione. 
    7. L'ammissione dei candidati al corso di formazione  di  cui  al
comma  6  e'  subordinata  al  superamento  della  visita  medica  di
incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma  dell'atto  di
arruolamento, a cura del dirigente il Servizio sanitario del  reparto
di istruzione. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri lavori,  si
avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture del  Centro  di
reclutamento  della  Guardia  di  finanza,  reiterando,  al  fine  di
verificare  il   mantenimento   dell'idoneita'   psico-fisica   degli
aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'art. 13. 
    8. I concorrenti, convocati  dal  Centro  di  reclutamento  della
Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al
comma 7, devono presentare i certificati  e  il  test  (se  di  sesso
femminile)  previsti  all'art.  14,  secondo  le  modalita'  all'uopo
stabilite. 
    9. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario
del reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei  candidati  devono  essere  notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  generale  ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    10. Agli allievi finanzieri ammessi a  frequentare  il  corso  di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.