Art. 18 Benefici 1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualita' di VFP 1 nell'Esercito, costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore. 2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per cui e' fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni previste da ciascuna delle amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile.