Art. 18 Valutazione dei titoli 1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), come integrata a mente del comma 4, lettera a), del medesimo art. 7, procede, nei confronti dei candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino di cui all'art. 16, alla valutazione dei titoli secondo quanto riportato in allegato 7. 2. Tali titoli sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 2.