Art. 18 Svolgimento della prova orale 1. L'ammissione alla prova d'esame orale e' comunicata al candidato interessato, assieme all'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova. 2. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi. 3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 4. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. 5. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova. 6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, sono impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.