Art. 18 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. I  concorrenti  che  risulteranno  in  difetto  anche  di  uno
soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso di cui
al presente decreto  e  stabiliti  dal  precedente  art.  2,  saranno
esclusi con provvedimento dalla direzione generale per  il  personale
militare. 
    2. La direzione generale per  il  personale  militare  puo',  con
provvedimento motivato, escludere in  ogni  momento  dal  concorso  i
concorrenti che non  saranno  ritenuti  in  possesso  dei  prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i  medesimi  decaduti  dalla  nomina  a
ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei  requisiti  sara'
accertato dopo la nomina.