Art. 18.
                           Dati personali
   1.  I  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  e
conservati   presso  il  Servizio  del  Personale  del  Senato  della
Repubblica,  ai  soli fini della gestione della procedura di concorso
ed   ai  sensi  del  Regolamento  del  Senato  della  Repubblica  sul
trattamento dei dati personali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
221  del 22 settembre 2006. I medesimi dati possono essere, altresi',
comunicati  a  soggetti  terzi  che  forniscono  specifici servizi di
elaborazione  di dati strumentali allo svolgimento della procedura di
concorso.   Il   conferimento   di   tali  dati  e'  da  considerarsi
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione.