Art. 18. Dati personali 1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati presso il Servizio del Personale del Senato della Repubblica, ai soli fini della gestione della procedura di concorso ed ai sensi del Regolamento del Senato della Repubblica sul trattamento dei dati personali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2006. I medesimi dati possono essere, altresi', comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso. Il conferimento di tali dati e' da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.