Art. 19. Esame psicotecnico ed esperimenti di educazione fisica I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova scritta saranno convocati per essere sottoposti agli accertamenti di cui al precedente articolo 12, lettere b) e c). Se idonei ai predetti accertamenti saranno ammessi a sostenere le prove orali. L'accertamento dell'attitudine psico-fisica consta di: un esame psicotecnico, consistente nello svolgimento di test di livello e di personalita' ed in colloqui psicologici intesi ad accertare la maturita' di pensiero e le qualita' attitudinali e caratterologiche dei candidati; esperimenti di educazione fisica, volti ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati e consistenti nelle seguenti prove: salto in alto, salto in lungo, corsa piana m. 100, corsa piana m. 1.000, lancio del peso. Prima dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica la sottocommissione di cui al precedente articolo 7, lettera e), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove di sua competenza. L'accertamento dell'attitudine psico-fisica cui saranno sottoposti i candidati di sesso femminile e le relative modalita' di svolgimento saranno indicate nelle disposizioni integrative del presente decreto che verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 18, del 3 marzo 2000, ovvero in quella alla quale la stessa avesse rinviato. Resta comunque fermo quanto precisato al riguardo nel precedente articolo 2, commi 4, 5 e 6.