Art. 19.
                           Rinvio e ritiro
    1.  Il  rinvio  in  famiglia e' adottato su proposta motivata del
Comandante   della   Scuola,   previo   parere  del  Consiglio  degli
istruttori,  con provvedimento a carattere definitivo della Direzione
Generale   per   il   personale  militare.  Oltre  ai  casi  previsti
dall'art. 10,  commi  5  e  6, del decreto interministeriale 4 agosto
2000, n. 302, esso puo' essere adottato nei confronti degli allievi:
      a) per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai
doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;
      b) per perdita dei requisiti previsti dal bando di concorso;
      c) per perdita dell'idoneita' psico-fisica alla vita militare o
per infermita' incompatibile con la vita in comune;
      d) per   mancato   pagamento   della   retta   o   delle  spese
complementari a carico della famiglia.
    2.  Il rinvio in famiglia e' altresi' disposto, con provvedimento
della  Direzione  Generale  per  il  personale militare del Ministero
della  difesa, a seguito di condanna penale per delitti non colposi o
di  inosservanza  delle  disposizioni  di  legge  sul  matrimonio dei
militari durante il periodo di ferma.
    3.  Il  genitore  o  tutore  dell'allievo  minorenne  o l'allievo
maggiorenne   possono   ottenere   in   qualunque  momento  dell'anno
scolastico il ritiro dalla Scuola.
    4.  L'allievo  arruolato  che  sia  stato rinviato o al quale sia
stato  concesso  il ritiro, all'atto dell'allontanamento dalla Scuola
e' prosciolto dalla ferma contratta.
    5. All'allievo che per qualunque motivo cessi di appartenere alla
Scuola  viene  consegnato,  a cura della Scuola stessa, il nulla osta
per  il  trasferimento  ad  analoga  classe in istituto statale dello
stesso ordine.